In base all’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 695/1996, per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a euro 300, può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all’art. 23, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
Dunque, i soggetti passivi IVA hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo totale inferiore a euro 300,00, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
Lato cliente non cambia nulla posto che questo riceverà la singola fattura; la semplificazione riguarda la “registrazione” di più fatture emesse. Anche per le fatture ricevute, può essere emesso un documento riepilogativo, sempre che l’ammontare delle fatture non ecceda 300 euro.
La chance di registrazione di un unico documento riepilogativo riguarda sia le imprese sia i professionisti.
Per i professionisti tornano utili le indicazioni contenute nella risoluzione n. 80/E 2012. In tale documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate mise in evidenza come sia possibile avvalersi della semplificazione sopra descritta anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro IVA, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.P.R. n. 695/1996.
E ciò nonostante tale ultima norma rinvii all’art. 19 del D.P.R. n. 600/1973 e, quindi, lasci presumere che sia necessario annotare distintamente, ancorché nell’unico registro IVA, ogni operazione rilevante sia ai fini di tale imposta che ai fini delle imposte dirette.
“Del resto, i contribuenti che già normalmente si avvalgono della semplificazione in parola sono tenuti ad integrare la registrazione ai fini IVA solo con l’indicazione della data dell’incasso e/o del pagamento ovvero degli importi fuori campo IVA”.
Nella risoluzione citata si mette in evidenza che il documento cumulativo potrà essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi solo laddove le fatture emesse e/o ricevute, e nel medesimo documento riepilogate, siano state tutte saldate. In tale evenienza, come unica data associata al documento riepilogativo, potrà essere utilizzata quella dell’ultimo incasso e/o pagamento. Ne consegue che eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, anche se di importo inferiore a euro 300,00, andranno annotate separatamente se non ancora saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo.
Le singole fatture, emesse e/o ricevute, dovranno essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.
Si riporta un fac-simile di documento riepilogativo acquisti.
Fornitore |
N. fattura |
Imponibile |
IVA |
Tot. fatture |
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10% |
20% |
Esc. art. |
Es. art. |
Indetr. |
10% |
20% |
Indetr. |
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Spese |
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Tot. |
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