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Cessione bonus edilizi a Poste Italiane: le autocertificazioni da presentare

11 Ottobre 2023
Cessione bonus edilizi a Poste Italiane: le autocertificazioni da presentare

Per evitare problematiche come lo scarto della pratica è indispensabile che i contribuenti interessati alla cessione del credito a Poste si attengano scrupolosamente alle indicazioni fornite dall’azienda con particolare riguardo al set documentale richiesto. Vediamo insieme quali documenti sono richiesti, come elencati nella check-list fornita dall’azienda di Viale Europa, comprendente anche alcune autocertificazioni da parte del contribuente.

Innanzitutto si evidenzia che i documenti che devono essere forniti dal 3 ottobre 2023 sul sito di Poste italiane devono essere forniti in due momenti distinti:

  • fase istruttoria: in una prima fase devono essere inviati i documenti necessari per l’inoltro della richiesta verso Poste italiane senza effettuare alcuna comunicazione di cessione sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate;
  • fase comunicazione su piattaforma ADE: in una seconda fase, solo dopo aver ricevuto l’e-mail con l’accettazione della proposta da parte di Poste italiane, è necessario procedere con la comunicazione della cessione in favore di Poste sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e inviare a Poste la relativa documentazione.

Dopo l’invio della documentazione, non sarà più possibile modificarla o integrarla e l’invio di documentazione errata o non conforme comporta il rifiuto della richiesta di cessione del credito d’imposta. Non va inviata nessun’altra documentazione oltre a quella richiesta.

ONERI DOCUMENTALI – LA CHECK LIST DI POSTE ITALIANE

Documenti base asseverazioni

  • Copia delle asseverazioni relative ai lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste italiane (per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici o di congruità delle spese per gli altri tipi di intervento), in cui sia presente il codice fiscale del tecnico asseveratore e il timbro professionale. Tale documentazione è richiesta da Poste italiane anche per i crediti d’imposta maturati a fronte di interventi minori per i quali, ai sensi della normativa vigente, non risulta necessaria.
  • Dichiarazione dell’asseveratore, esclusivamente come da modello riportato di seguito nel presente documento, in merito all’effettivo svolgimento dei lavori ed alla congruenza degli stessi rispetto al valore dell’immobile. È obbligatoria l’apposizione del timbro professionale.
  • Per ogni Tecnico Asseveratore copia della Polizza assicurativa di R.C. professionale comprensiva della copia del suo documento di riconoscimento e del tesserino professionale.

Avvio lavori

  • Contratti di appalto sottoscritti tra i soggetti che hanno realizzato i lavori ed il committente oppure contratti di prestazione d'opera.
  • Per i contratti di appalto/subappalto maggiori di 516.000 euro, Certificazione SOA della ditta.
  • Titolo edilizio abilitativo degli interventi (es. CILA/CILAS/SCIA) oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente.
  • Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale, necessariamente con ricevuta di trasmissione, oppure nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza: Cessione del credito d’ imposta.

Bonifici e fatture

  • Copia dei bonifici cd. “parlanti” da cui risulti: la causale del versamento (per detrazioni fiscali), il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale è effettuato il pagamento, il codice fiscale del soggetto che ha ordinato il bonifico nella figura del:
    • beneficiario della detrazione, che richiede la cessione;
    • oppure, nel caso di pagamenti relativi a lavori effettuati su parti comuni dell’edificio:
      • codice fiscale del condominio e codice fiscale dell’amministratore del condominio, o nel caso di condominio minimo il codice fiscale del condomino incaricato;
      • certificazione dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato, che attesti la titolarità della detrazione per il beneficiario della detrazione che richiede la cessione. In alternativa ai bonifici “parlanti”, solo nei casi consentiti dalla legge (es. acquisto di immobile dal costruttore che ha realizzato interventi antisismici), altre evidenze di pagamento (assegni circolari, bonifici ordinari ecc.) relative all’acquisto dell’immobile oggetto di costruzione/ristrutturazione che beneficia della detrazione.
  • Copia delle fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e un prospetto riepilogativo di quadratura con i bonifici.

Documenti reddituali

  • Copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale del beneficiario della detrazione che richiede la cessione, ai fini del sostenimento delle spese dei lavori:
    • ultima busta paga oppure
    • ultima dichiarazione dei redditi, necessariamente con le ricevute di presentazione oppure
    • ultimo cedolino della pensione oppure
    • ultima Certificazione Unica.

Altri documenti

  • nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettere a) e c) del D.M. 6 agosto 2020:
  • relazione tecnica depositata presso il comune di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente, obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto rilancio, con la relativa ricevuta di deposito;
  • APE (Attestato di Prestazione Energetica) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 6 agosto 2020; oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.
    • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.

 

In aggiunta alle informazioni sopra elencate si prevede la necessità di caricare un’apposita autodichiarazione del cedente da presentare:

  • in ogni caso, per attestare la sussistenza di tutti i requisiti di legge, pro tempore vigenti, per la spettanza della detrazione e per la cedibilità. Tale autodichiarazione deve essere datata, firmata e completata con la copia del proprio documento di riconoscimento e del codice fiscale;
  • in via eventuale, in alternativa ai documenti reddituali sopra elencati, nel caso in cui non si disponga di un reddito proprio e per il pagamento delle spese siano state utilizzate risorse provenienti da risparmi personali o disinvestimenti o siano state fornite da terzi. In tal caso, sarà necessario procedere con autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti la provenienza dei fondi e il tipo di relazione intercorrente con il terzo che li ha forniti.

 

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Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023