L’articolo 1, comma 207 , della legge di Bilancio 2022 riordina la disciplina relativa al Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015 che, allo scopo, viene modificato e integrato.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, ossia della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 , 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.
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