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INCENTIVI ALLE AZIENDE

Legge n. 223/1991 ed incumulabilità degli sgravi contributivi

16 Aprile 2025
Legge n. 223/1991 ed incumulabilità degli sgravi contributivi

La Cassazione - con sentenza dell’11 aprile 2025, n. 9462 - ha affermato che i due sgravi contributivi, ex art. 8, comma 2 , legge n. 223/1991 ed art. 25, comma 9, legge n. 223/1991 (previsti, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per le assunzioni a tempo indeterminato) non sono cumulabili, bensì sono alternativi tra loro.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione ha stabilito che gli sgravi contributivi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato non sono cumulabili, ma alternativi.