La Cassazione - con sentenza dell’11 aprile 2025, n. 9462 - ha affermato che i due sgravi contributivi, ex art. 8, comma 2 , legge n. 223/1991 ed art. 25, comma 9, legge n. 223/1991 (previsti, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per le assunzioni a tempo indeterminato) non sono cumulabili, bensì sono alternativi tra loro.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati