L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato la versione definitiva del modello 730/2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2024.
Il modello dichiarativo racchiude diverse novità, che pur facendo riferimento all’anno d’imposta 2024 producono degli effetti fiscali a partire dai modelli di quest’anno.
LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2025 |
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Ampliamento platea soggetti |
Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF. In particolare si segnala l’inserimento:
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Scaglioni di reddito e aliquota |
Nel 2024 è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote (art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023):
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Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente |
Per il periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. |
Locazioni brevi |
Dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%. Tuttavia, l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato. |
CIN |
Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo. |
Trattamento integrativo e Bonus tredicesima |
Nella rinnovata sezione V del quadro C, composta dall’unico rigo C16 dovrà essere indicato:
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Bonus edilizi |
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