In data 27 giugno 2023, con 207 voti favorevoli e 127 contrari, la Camera dei Deputati ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Nella seduta della Camera di mercoledì 28 giugno, sono proseguite le votazione degli ordini del giorno presentati al disegno di legge di conversione.
Tra gli aspetti più rilevanti, si segnalano:
Supporto per la formazione e il lavoro |
L’art. 12 istituisce, dal 1° settembre 2023, il “Supporto per la formazione e il lavoro” quale misura di attivazione mediante la partecipazione - da parte dei componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni con un ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione - a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate, inclusi il Servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. Quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, è riconosciuto un beneficio economico pari ad un importo mensile di € 350, erogato - mediante bonifico mensile da parte dell’INPS - per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità. |
Fondo nuove competenze | L’art. 19 aumenta, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, la dotazione del Fondo nuove competenze al fine di finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. |
Modifiche alla disciplina dei contratti a termine |
L’art. 24, commi 1, 1-bis e 1-ter, modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nel settore privato. In primo luogo, si interviene sull’art. 19 Più in particolare, ferma restando la possibilità della stipula di un contratto a causale di durata non superiore a 12 mesi, a seguito dell’intervento normativo, i contratti di lavoro a tempo determinato possono avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
Viene poi previsto che la specificazione delle causali, oltre che in caso di proroga, è necessaria anche in caso di rinnovo. Intervenendo inoltre sull’art. 21, comma 01 Sia per le proroghe sia per i rinnovi, ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023. |
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato |
Il comma 1-quater dell’art. 24 apporta modifiche all’art. 31 In particolare, intervenendo sul comma 1, primo periodo, si precisa che dal numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato. Si prevede inoltre che è in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato:
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Questo documento fa parte del FocusDECRETO LAVORO
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