L’INPS – con Messaggio 15 gennaio 2021, n. 171 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge n. 178/2020, sui lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, c.d. fragili.
Nello specifico, per quanto concerne i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, la legge di Bilancio 2021 ha eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” (in precedenza previsto per l’anno 2020).
Riguardo invece alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati c.d. fragili, la legge n. 178/2020 ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021.
Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUSMANOVRA ESTIVA 2020
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