La Cassazione - con sent. 10 gennaio 2018, n. 332 - ha definito legittimo il contratto a progetto anche quando il lavoratore non ha firmato alcun accordo per presa visione e, pertanto, la collaborazione non va convertita in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che è obbligatoria la forma scritta dell’accordo ai fini probatori, ma non sussiste alcun onere sulla forma di comunicazione al collaboratore.
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