L’art. 3 del D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto Fiscale 2020”), convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, ha introdotto diverse disposizioni in tema di contrasto alle indebite compensazioni. Il provvedimento normativo, infatti, uniforma la disciplina della compensazione orizzontale dei crediti derivanti dalle imposte sui redditi con quella relativa alla compensazione dei crediti IVA. A tal fine, il legislatore interviene nel corpus normativo dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 241/1997, stabilendo che anche la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui dovrà essere fatta dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dall’istanza da cui emerge il credito.
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