Tutti i sindaci non revisori, a prescindere dal tipo di società in cui esplicano il proprio incarico, sono obbligati al rispetto di alcune prescrizioni previste dalla disciplina antiriciclaggio. In tale caso, le funzioni di controllo antiriciclaggio sono svolte dalla società di revisione o dal revisore esterno. Il collegio sindacale con funzione di revisione legale è, invece, obbligato al rispetto di tutti gli obblighi antiriciclaggio. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio devono vigilare sull’osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Per gli incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio, il riferimento è a un regolamento CONSOB. I revisori nominati negli enti locali devono assolvere individualmente agli obblighi di adeguata verifica dell’ente con modalità semplificata. Anche gli organi di controllo interno degli enti del terzo settore, delegati anche ai controlli contabili, e i sindaci di imprese sociali sono tenuti ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica individualmente.
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