Con ordinanza n. 463/2025 , la Corte di Cassazione ha affermato che la norma contenuta nell’art. 1 (Titolo VI) del CCNL Industria Metalmeccanica - che prevede, in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro, per il lavoratore che ne è incorso, la conservazione del posto di lavoro per un periodo pari a quello in cui lo stesso percepisce l’indennità assicurativa INAIL per inabilità temporanea - è coerente con i principi fissati dall’art. 2110 c.c. per malattia ed infortunio.
Da ciò ne deriva a parere della Corte di Cassazione che il lavoratore - nei cui confronti trova applicazione il suddetto CCNL - non può essere licenziato fino a quando usufruisce della predetta indennità di inabilità che viene, sempre, corrisposta dall’Istituto nei casi di malattia professionale ed infortunio ed a prescindere dalla imputazione della colpa al datore di lavoro o al lavoratore.
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