L’art. 23 del D.L. n. 48/2023, c.d. Decreto “Lavoro” interviene sull’assetto sanzionatorio in essere in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Si passa da una sanzione “da euro 10.000 a euro 50.000”, ad una sanzione proporzionale all’illecito commesso ossia che va da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Come riportato nella relazione tecnica che accompagna il Decreto “Lavoro”, la natura punitiva della sanzione amministrativa permette l’equiparazione della stessa a quella penale, con conseguente applicabilità del principio della retroattività in bonam partem (art. 2, comma 2, c.p.). Restando pienamente valide eventuali diffide già notificate dall’INPS.
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