L’art. 23 del D.L. n. 48/2023, c.d. Decreto “Lavoro” interviene sull’assetto sanzionatorio in essere in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Si passa da una sanzione “da euro 10.000 a euro 50.000”, ad una sanzione proporzionale all’illecito commesso ossia che va da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Come riportato nella relazione tecnica che accompagna il Decreto “Lavoro”, la natura punitiva della sanzione amministrativa permette l’equiparazione della stessa a quella penale, con conseguente applicabilità del principio della retroattività in bonam partem (art. 2, comma 2, c.p.). Restando pienamente valide eventuali diffide già notificate dall’INPS.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati