Con la nota n. 462 del 20 gennaio 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha ricordato che per il biennio 2023-2024, alle imprese agricole è consentito il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto. Sul punto, il Ministero del Lavoro ha provveduto ad aggiornare il modello UNILAV, inserendo nella tabella contratti il “codice H.03.03 Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”. I datori di lavoro agricolo dovranno, quindi, selezionare il suddetto codice per comunicare l'instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro.
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