Non è in alcun modo «irrazionale» la natura risarcitoria – e non retributiva – dell’indennità sostitutiva di cui all’art. 18, comma 4 legge n. 300/1970 (nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge n. 92/2012) prevista, in favore del lavoratore illegittimamente licenziato, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Il datore di lavoro inadempiente all’ordine di reintegra, difatti, pone in essere una condotta contra ius che determina, in favore del lavoratore, un diritto risarcitorio correlato a quanto non percepito in conseguenza del mancato reinserimento nell’organizzazione del lavoro (e ciò anche nel caso di successiva riforma del provvedimento che ha disposto la reintegra).
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