La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha disposto una profonda revisione della normativa in materia di ammortizzatori sociali che apporta sostanziali modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
In particolare, le modifiche disposte con la Legge di Bilancio 2022 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Sul punto, con propria circolare 30 giugno 2022, n. 76, l’INPS fornisce chiarimenti quanto alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 234/2021.
Il presente intervento, dunque, che fa seguito all’approfondimento dello scorso 15 luglio (Riforma degli ammortizzatori sociali: ambito di applicazione e nuovi obblighi contributivi) nel quale si è affrontato l’ambito di applicazione e i nuovi obblighi contributivi legati alla riforma degli ammortizzatori sociali, intende analizzare la misura della contribuzione legata agli interventi di integrazione salariale, nonché le istruzioni operative per la sua attuazione.
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