Con le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 191 a 220, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cosiddetta Legge di Bilancio 2022) ha profondamente innovato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
In particolare, è stata superata l’alternatività tra le tutele previste dal Titolo I e quelle del Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Inoltre, la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le relative tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante, e ai lavoratori a domicilio.
Infine, si è intervenuti sul versante delle causali di intervento della CIGS.
Con la propria circolare del 30 giugno 2022, n. 76, dunque, l’INPS fornisce chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della riforma e ai conseguenti nuovi obblighi contributivi.
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