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Autodichiarazione aiuti di Stato - Monitoraggio Sezione 3.1.

2 Novembre 2022
Autodichiarazione aiuti di Stato - Monitoraggio Sezione 3.1.

I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 del D.M. 11 dicembre 2021 devono presentare, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 novembre 2022 ed esclusivamente in modalità telematica, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non superi i massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework). Nell’autodichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. 
Si riporta un esempio compilabile di impresa che accede alla sez. 3.1 del Quadro temporaneo. Per favorire la compilazione, si può utilizzare la tabella riassuntiva degli "aiuti ombrello" contenuta in "Autocertificazione aiuti di Stato: tabella regime ombrello", di Carla De Luca del 14 novembre 2022, oppure la tabella relativa all'autodichiarazione semplificata contenuta  in "Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19 semplificata e quadro RS", di Sandra Pennacini del 4 novembre 2022, recante: la misura oggetto di autodichiarazione, con relativo riferimento normativo; il codice da utilizzare nel quadro A dell’autocertificazione; la fonte presso cui ogni obbligato può verificare l'importo da inserire; il rigo della dichiarazione dei Redditi da compilare – quadro RS ed RU; la data che rileva per il monitoraggio del plafond.

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