I sostituti d’imposta che non hanno adempiuto agli obblighi di trasmissione delle certificazioni uniche 2025 o lo hanno fatto commettendo errori od omissioni posso sfruttare la sanzione alleggerita laddove dovessero ravvedersi nei 60 giorni.
Per il periodo d’imposta 2024, certificazione unica 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Le predette certificazioni dovevano essere consegnate al percipiente comunque entro il 17 marzo, utilizzando non il modello ordinario ma il modello “sintetico”.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore (art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998).
Le sanzioni per inadempimenti, errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate sono fissate all’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998.
SANZIONI OMESSA/TARDIVA CU |
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Omessa, tardiva, errata CU |
100 € per ogni certificazione con un max di 50.000 € per sostituto. |
Errata trasmissione sanata entro 5 gg dalla scadenza ordinaria |
Nessuna sanzione. |
Trasmissione entro 60 gg dal termine ordinario |
Sanzione ordinaria di 100 euro per singola certificazione unica ridotta ad un terzo ossia a 33,33 €, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a € 20.000. |
Disapplicazione sanzioni |
La sanzione non si applica anche nell’ipotesi in cui le comunicazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (circolare MEF n. 195/1999). |
La sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; Dunque, la trasmissione delle certificazioni corrette la cui scadenza era fissata al 17 marzo deve avvenire entro il 21.3.2025 (5 giorni dal 16.3.2024 - scadenza ordinaria, anche se la scadenza è slittata al 17.3.2025 - vedi circolare AdE 6/2015). |
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Ravvedimento |
Ammesso |
Cumulo giuridico |
Non ammesso |
Così ad esempio, ipotizzando che il sostituto d’imposta ha omesso di inviare tre CU da “precompilata” entro il 17 marzo e che provveda successivamente alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza (15 maggio): la sanzione sarà pari a 3,70 euro (33,33 euro/9 riduzione lettera a-bis, art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) per ogni CU da sanare. Si prende a riferimento la sanzione base ridotta a 33,33 euro perché siamo nei 60 giorni dalla scadenza ordinaria.
Dopo i 60 gg ma entro i 90 gg si passerebbe alla sanzione di 11,11 € per CU errata/omessa (1/9 di 100 euro).
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Questo documento fa parte del FocusDichiarazioni 2025
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