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Lending crowdfunding: requisiti dell’intermediario

15 Aprile 2025
Lending crowdfunding: requisiti dell’intermediario

In materia di lending crowdfunding, assume rilievo la qualifica dell’intermediario, laddove quest’ultimo non riveste la qualifica di intermediario finanziario iscritto all’albo ai sensi dell’art. 106 del TUB e neanche quella di istituto di pagamento ai sensi dell’art. 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d’Italia non può applicare la ritenuta a titolo d’imposta al 26% prevista dal comma 44 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 sugli interessi erogati attraverso la piattaforma on-line.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il lending crowdfunding richiede l'intermediazione finanziaria autorizzata per l'applicazione della ritenuta d'imposta prevista dalla Legge di Bilancio 2018. La società istante opera come fornitore di servizi di crowdfunding in conformità con il regolamento UE 2020/1503.