Con la norma di comportamento n. 229 del 10 aprile 2025, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed esperti contabili (AIDC) si è soffermata sul regime PEX, in particolare sulla detassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane realizzate da società ed enti non residenti UE.
Il regime di participation exemption si applica anche alle plusvalenze su partecipazioni realizzate da società ed enti residenti in Paesi non appartenenti all’UE o allo SEE, sia nel caso in cui non esista convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, sia nel caso in cui esista ma preveda una tassazione concorrente della plusvalenza da parte degli Stati contraenti, a condizione che lo Stato di residenza del soggetto non residente consenta un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, il TUIR, alla lettera f) del comma 1 dell’art. 23, considera prodotte in Italia “le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti”.
Tale disposizione, tuttavia, deve essere coordinata con la disciplina recata dall’art. 151 del TUIR, il quale distingue tra:
Mentre alle stabili organizzazioni, verificandosi le condizioni delle quali all’art. 87 del TUIR, è consentito esentare da tassazione la plusvalenza realizzata nella misura del 95 per cento, in base al rinvio alle disposizioni della sezione II del capo II del Titolo II, del TUIR, quando i redditi siano percepiti da società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia, tale art. 87 non trova applicazione venendo meno il principio di onnicomprensività dei redditi d’impresa del quale all’art. 72 del TUIR.
Consegue che, in tal caso, i singoli redditi siano tassabili secondo le regole proprie, previste dal titolo I, relative alle singole categorie di reddito.
Ebbene, preso atto che le plusvalenze da cessione di partecipazione rientrano nella categoria dei redditi diversi della quale all’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, la disciplina relativa alla quantificazione della plusvalenza imponibile recata dal successivo art. 68 è stata integrata con l’introduzione del comma 2-bis , secondo il quale sono imponibili nella misura del 5 per cento le “cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle Società”.
La base imponibile della plusvalenza, determinata sulla base del citato comma 2-bis, in mancanza di una specifica previsione, è soggetta all’aliquota del 26% prevista ai fini dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicabile a tutte le plusvalenze finanziarie di cui all’art. 67 del TUIR (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997).
Il comma 2-bis è stato introdotto dal legislatore con l’intento di eliminare il trattamento discriminatorio nei confronti dei soggetti residenti in Stati UE e SEE adeguando l’ordinamento ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il mancato riconoscimento della participation exemption alle società UE prive di una stabile organizzazione in Italia costituirebbe una discriminazione incompatibile con le libertà fondamentali garantite dal TFUE (cfr. Cass. sentenze, 19 luglio 2023, n. 21261, 1 agosto 2023, n. 23323 e 25 settembre 2023, n. 27267).
Sullo stesso argomento:Participation exemption
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati