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Accertamento e riscossione

Rottamazione-quinquies e quater a confronto

28 Marzo 2025
Rottamazione-quinquies e quater a confronto

Il disegno di legge AS 1375, all’esame del Senato propone una nuova definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

L’attuale definizione agevolata, la rottamazione-quater, commi 231-252 della Legge n. 197/2022, si ferma ai carichi affidati per il recupero fino al 30 giugno 2022. Anche post riapertura, ex art. 3-bis del D.L. n. 202/2024.

Rottamazione-quater e quinquies a confronto

Aspetto

Rottamazione-quater

Rottamazione-quinquies

Sanatoria

Rottamazione cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS (se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione) per debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Rottamazione cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS (se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione) per debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Imposte, tasse e tributi definibili

Imposte dirette, IVA ed IRAP, tributi locali, contributi previdenziali, ecc. Anche rispetto ai contributi previdenziali dovuti alle casse private (se queste hanno aderito).

Conferma

Debiti esclusi

  • Risorse comunitarie quali dazi e accise;
  • imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art. 14 del regolamento CE n. 659/99;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, alle ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

A oggi la stessa esclusione non è prevista nel DDL ma con molta probabilità sarà inserita nel testo finale.

Dilazione max ammessa

18 rate (31ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 - calendario ordinario senza considerare le proroghe).

120 rate mensili

Decadenza sanatoria

Mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di una delle rate del piano di dilazione.

Mancato pagamento di otto rate

Somme dovute

  • Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Conferma, gli interessi non sono citati nel testo attuale del DDL ma potrebbero esserlo nel testo finale.

Somme non dovute

  • Le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto;
  • gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo;
  • le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999);
  • l’aggio della riscossione.

Conferma

Concetto di singolo carico

Ai fini della rottamazione-quater, il singolo carico è la singola partita di ruolo per la quale il contribuente poteva manifestare adesione alla definizione agevolata. Non è possibile, invece, definire parzialmente la “partita”, di norma composta da più “articoli di ruolo”, vale a dire i codici di ogni componente [tributi (ad esempio, imposte dirette, IVA ed IRAP contenuti nella stessa “partita”), sanzioni, interessi, ecc.] del credito recato dalla “partita” (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2017).

Conferma

Carichi definibili-individuazione orizzonte temporale

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del D.M. n. 321/1999, rientrano nella rottamazione-quater, i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 luglio 2022.

Indicazioni da rapportare alla data del 31 dicembre 2023.

Individuazione carichi rottamabili rottamazione-quater

Trasmissione ruolo

Consegna formale

Tra il 1° e il 15 del mese

Entro il 25 dello stesso mese.

Tra il 16 e il 30 del mese

Giorno 10 del mese successivo.

Sempre se siano stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 (ossia nel periodo compreso tra il 16 e il 30 giugno 2022).