L’Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici, ANIA, ha pubblicato una serie di FAQ sull’obbligo di stipula in capo alle imprese operanti in Italia delle c.d. polizze catastrofali, ossia di polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
L’obbligo è stato disposto ad opera del comma 101 della Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024. Disposizione con la quale il legislatore ha previsto che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 cod. civ., sono obbligate a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni, di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del cod. civ., direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Il D.L. n. 202/2024, c.d. “Milleproroghe 2025”, all’art. 13 ha posticipato l’obbligo di stipula della polizza al 31 marzo 2025 (entro il 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, comma 1-quater art. 19). In fase di conversione in legge del D.L. n. 19/2024, c.d. bollette è stato approvato un emendamento che potrebbe spostare l’obbligo di 7 mesi.
Si riportano i principali chiarimenti dell’ANIA
Chiarimenti ANIA polizze catastrofali |
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Beni in affitto/leasing/noleggio |
Come chiarito dall’art. 1-bis della Legge fiscale (Legge n. 189/2024) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni - sia fabbricati che impianti e attrezzature - concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria. Nel complesso, a titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa. |
Ditte individuali |
Sono tenute ad assicurarsi, come anche chiarito dalla relazione illustrativa del D.M. n. 18/2025 attuativo della Legge n. 213/2023, “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel Registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti” (ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.) |
Imprese artigiane |
Per le imprese artigiane l’art. 2188 c.c. prevede una annotazione e non l’iscrizione nel Registro delle imprese, ciò non toglie che siano comunque obbligate a sottoscrivere la copertura assicurativa. |
Attività iscritte al REA |
Non risulta menzionato il R.E.A. nella normativa applicabile. |
Intrattenimento e spettacoli viaggianti (vedi ad esempio giostre) |
Anche il giostraio, se tale attività è svolta come attività imprenditoriale e comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese, è tenuto ad assicurarsi. La valutazione del rischio spetterà all’impresa di assicurazione con cui verrà sottoscritta la polizza. |
B&B |
Se l’attività di b&b è configurabile come attività di impresa e comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese, il gestore è tenuto ad assicurarsi. Il perimetro della copertura sarà limitato alla porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. |
Abitazioni ad uso promiscuo |
Se l’immobile considerato è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo. |
Immobili in corso di costruzione |
Il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell’elenco dei beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria reso dalla Legge n. 213/2023 che si riferisce a quelli di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile (vale a dire “terreni e fabbricati”, “impianti e macchinario” e “attrezzature industriali e commerciali”). |
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Questo documento fa parte del FocusPolizze catastrofali
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