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Accertamento e riscossione

Condono CPB: versamento entro il 31 marzo

18 Marzo 2025
Condono CPB: versamento entro il 31 marzo

C’è tempo fino al prossimo 31 marzo per aderire al c.d. condono CPB con il versamento della prima o dell’unica rata dell’imposta sostitutiva ex art. 2-quater D.L. n. 113/2024.

L’adesione può riguardare anche solo una delle annualità ammesse alla sanatoria per gli anni 2018-2022.

Ravvedimento/condono CPB

Cosa

Ravvedimento annualità 2018/2022 con versamento di un’imposta sostitutiva.

Provvedimento attuativo

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 novembre 2024, n. 403886.

Come accedere

Previa adesione al CPB per le annualità 2024 e 2025 entro lo scorso 31 ottobre 2024 o al più tardi entro il 12 dicembre con dichiarazione integrativa.

Beneficiari

Soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che nei periodi di imposta dal 2018 al 2022 abbiano alternativamente:

  • applicato gli indici sintetici di affidabilità;
  • dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19;
  • dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività come stabilito dall’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, e dell’imposta sostituiva dell’IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Omnibus, il 9 ottobre 2024. Inoltre, i contribuenti che nell’annualità d’imposta interessata dal ravvedimento abbiano ottenuto sia reddito di impresa che reddito di lavoro autonomo, possono aderire a tale istituto solo nel caso in cui esercitino l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

Termine per l’esercizio dell’opzione

31 marzo 2025.

Modalità di esercizio dell’opzione

L’opzione viene esercitata con la presentazione del modello F24 e il pagamento della prima rata o unica soluzione entro il 31 marzo 2025, mentre il perfezionamento dell’istituto si realizza mediante il versamento dell’intero importo in unica soluzione o di tutte le rate mensili, al massimo pari a 24. Anche il mancato perfezionamento dell’istituto si realizza per singola annualità.

Per le società e associazioni di cui all’art. 5 ovvero le società in regime di trasparenza, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l’opzione si considera esercitata con i seguenti adempimenti:

  • la presentazione dell’F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP, effettuata da parte della società o associazione;
  • la presentazione di tutti gli F24 relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, effettuata dalla società o associazione (comma 8 dell’art. 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’art. 7, comma 1, del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189) o dai soci o associati in ragione della propria quota di partecipazione (punto 3.2 del provvedimento prot. n. 403886 del 4 novembre 2024). In tale ultimo caso, l’importo minimo di 1.000 euro va ripartito tra i soci o associati.

L’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione degli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata da parte del soggetto trasparente (cui spettano i benefici previsti dal ravvedimento) o dei soci/associati (nel caso in cui il versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia effettuato dagli stessi).

Sullo stesso argomento:Concordato preventivo biennale