C’è tempo fino al prossimo 31 marzo per aderire al c.d. condono CPB con il versamento della prima o dell’unica rata dell’imposta sostitutiva ex art. 2-quater D.L. n. 113/2024.
L’adesione può riguardare anche solo una delle annualità ammesse alla sanatoria per gli anni 2018-2022.
Ravvedimento/condono CPB |
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Cosa |
Ravvedimento annualità 2018/2022 con versamento di un’imposta sostitutiva. |
Provvedimento attuativo |
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 novembre 2024, n. 403886. |
Come accedere |
Previa adesione al CPB per le annualità 2024 e 2025 entro lo scorso 31 ottobre 2024 o al più tardi entro il 12 dicembre con dichiarazione integrativa. |
Beneficiari |
Soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che nei periodi di imposta dal 2018 al 2022 abbiano alternativamente:
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, e dell’imposta sostituiva dell’IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Omnibus, il 9 ottobre 2024. Inoltre, i contribuenti che nell’annualità d’imposta interessata dal ravvedimento abbiano ottenuto sia reddito di impresa che reddito di lavoro autonomo, possono aderire a tale istituto solo nel caso in cui esercitino l’opzione per entrambe le categorie reddituali. |
Termine per l’esercizio dell’opzione |
31 marzo 2025. |
Modalità di esercizio dell’opzione |
L’opzione viene esercitata con la presentazione del modello F24 e il pagamento della prima rata o unica soluzione entro il 31 marzo 2025, mentre il perfezionamento dell’istituto si realizza mediante il versamento dell’intero importo in unica soluzione o di tutte le rate mensili, al massimo pari a 24. Anche il mancato perfezionamento dell’istituto si realizza per singola annualità. |
Per le società e associazioni di cui all’art. 5 ovvero le società in regime di trasparenza, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l’opzione si considera esercitata con i seguenti adempimenti:
L’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione degli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata da parte del soggetto trasparente (cui spettano i benefici previsti dal ravvedimento) o dei soci/associati (nel caso in cui il versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia effettuato dagli stessi).
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