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Rettifica dell’IVA nel passaggio dall’ordinario al forfetario: periodo di monitoraggio variabile

21 Febbraio 2025
Rettifica dell’IVA nel passaggio dall’ordinario al forfetario: periodo di monitoraggio variabile

I contribuenti in regime forfetario dal 2025 che fino al 31 dicembre 2024 hanno operato in regime IVA ordinario dovranno procedere alla rettifica della detrazione IVA nella compilazione dell’ultimo dichiarativo IVA, ossia il Modello IVA 2025 (riferito all’anno 2024). In questo ambito, si dovrà considerare l’intera imposta sul valore aggiunto, originariamente detratta, che deve essere rettificata a seguito del passaggio al regime forfetario.

La rettifica interessa l’IVA relativa alle rimanenze/servizi non utilizzati e ai beni strumentali.

La normativa di riferimento è l’art. 19-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972, “Rettifica della detrazione”. In particolare, il comma 3 prevede che, se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano una detrazione dell’imposta in misura diversa da quella precedentemente operata, la rettifica dovrà essere effettuata limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati; per i beni ammortizzabili, la rettifica si applica se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione.

I beni da considerare sono quelli strumentali non oggetto di cessione entro il 31 dicembre 2024, con esclusione di quelli di valore inferiore a 516,46 euro e di quelli aventi un coefficiente di ammortamento superiore al 25%.

Per i beni mobili strumentali (attrezzature, PC, mobili e arredi, ecc.) è previsto un periodo di monitoraggio di 5 anni, compreso quello di entrata in funzione, durante il quale si dovranno restituire tanti quinti dell’IVA detratta quanti sono i quinti mancanti al compimento del quinquennio. Ad esempio, per i beni entrati in funzione nel 2021, il cui quinquennio scade nel 2025, è necessario restituire un quinto dell’IVA detratta in sede di acquisto.

Per i beni immobili, invece, il periodo di monitoraggio è di 10 anni e la rettifica della detrazione va effettuata in decimi. Si pensi a capannoni, uffici, ecc.

Per rimanenze/servizi interamente inutilizzati: deve essere rettificato l’intero ammontare dell’IVA a credito detratta all’atto dell’acquisto.

Dal punto di vista dichiarativo, secondo le istruzioni per la dichiarazione IVA 2025, i contribuenti interessati dovranno:

  • barrare la casella del Rigo VA14, destinata ai contribuenti che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, dovrà essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA antecedente l’applicazione del regime forfetario;
  • indicare nel Rigo VF70 l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione, come previsto dall’art. 1, comma 61, della Legge n. 190/2014.

Pertanto, attraverso la compilazione del Rigo VF70, il contribuente che passerà al regime forfetario indicherà l’eventuale imposta dovuta a seguito della rettifica della detrazione IVA.

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