News
Accertamento e riscossione

Cassa virtuale: nuova FAQ dell’Agenzia delle entrate

14 Febbraio 2025
Cassa virtuale: nuova FAQ dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ sul regime di cassa virtuale, ex art. 18, comma 5, del D.P.R. 600/1973 e sulla corretta imputazione dei ricavi.

In sintesi, i ricavi percepiti, si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture (vedi circolare n. 11/2017):

  • nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento da eseguirsi “entro quindici giorni… e con riferimento alla data della loro emissione” per le fatture ordinarie, ed “entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni” per le “fatture differite” (cfr. art. 23 del D.P.R. n. 633/1972),
  • produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate.

La situazione analizzata è stata la seguente: fattura redatta in data 29 dicembre 2023 ma inviata allo SdI l’8 gennaio 2024.

L’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.”.

Come precisato nella circolare n. 11/E del 2017 tale opzione, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile.

Tanto premesso, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, “(...) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. (...)”.

Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (SdI) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data.

Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta 2024.

Al riguardo, con la circolare n. 11/E del 2017, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi “si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento (…) produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate”.

Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/E del 2019, § 3.2.

FAQ del 13 febbraio 2025

Leggi anche L'Opinione "Un bel tacer: storia breve di una domanda sbagliata", di Mauro Nicola.

Sullo stesso argomento:Regime per cassa