In materia di regime speciale delle agenzie di viaggio, art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, l’eccedenza di costo maturata dal partecipante nell’anno antecedente la costituzione di un Gruppo IVA, concorrerà alla base imponibile (computandolo in diminuzione) delle operazioni effettuate dallo stesso Gruppo IVA nell’ambito dell’attività di agenzia viaggio.
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