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Gruppo IVA: applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio sempre obbligatorio

12 Febbraio 2025
Gruppo IVA: applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio sempre obbligatorio

In materia di regime speciale delle agenzie di viaggio, art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, l’eccedenza di costo maturata dal partecipante nell’anno antecedente la costituzione di un Gruppo IVA, concorrerà alla base imponibile (computandolo in diminuzione) delle operazioni effettuate dallo stesso Gruppo IVA nell’ambito dell’attività di agenzia viaggio.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'eccedenza di costo maturata da un partecipante prima della costituzione di un Gruppo IVA influirà sulla base imponibile delle operazioni del Gruppo nell'ambito dell'attività di agenzia viaggio.