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Accertamento e riscossione

Dall’ordinario al forfetario: gli adempimenti nella dichiarazione IVA 2025

20 Gennaio 2025
Dall’ordinario al forfetario: gli adempimenti nella dichiarazione IVA 2025

Con il provvedimento n. 9491/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA 2025 relativo all’anno 2024, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

Nelle istruzioni di compilazione si fa riferimento anche agli adempimenti che devono porre in essere i contribuenti che fino al 31 dicembre 2024 hanno operato in regime IVA ordinario e che dal 1° gennaio 2025, per le operazioni effettuate da tale data passano al forfetario.

In particolare, tali contribuenti dovranno procedere alla rettifica della detrazione IVA in sede di compilazione dell’ultimo dichiarativo IVA che dovranno presentare ossia il Modello IVA 2025 (riferito all’anno 2024).

In tale sede dovrà essere presa a riferimento tutta l’imposta sul valore aggiunto, originariamente detratta, che deve essere oggetto di rettifica a seguito del passaggio al forfetario.

La rettifica riguarda l’IVA sulle rimanenze e sui beni strumentali.

La normativa di riferimento è l’art. 19-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972 “Rettifica della detrazione” che rispetto alla casistica in esame, al comma 3 prevede che:

Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

I beni da considerare sono quelli strumentali non oggetto di cessione entro il 31 dicembre 2024, con esclusione di quelli di valore inferiore ad 516,46 euro e quelli aventi un coefficiente di ammortamento superiore al 25%.

Per i beni mobili strumentali dovrà essere monitorato un periodo di 5 anni, compreso quello di entrata in funzione del bene, e restituiti tanti quinti quanti ne mancano al compimento del quinquennio.

Ad esempio, per i beni entrati in funzione nel 2021, il cui quinquennio scade nel 2025, è necessario restituire un quinto dell’IVA detratta in sede di acquisto.

Per i beni immobili, il periodo di monitoraggio sale a dieci anni e, conseguentemente, la rettifica della detrazione deve essere effettuata in decimi.

Dal punto di vista del dichiarativo, come da istruzioni della dichiarazione IVA 2025 i contribuenti in parola dovranno:

  • barrare la casella del Rigo VA14deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime”.
  • indicare nel rigo VF70l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis2”.

Dunque tramite la compilazione del rigo VF 70, il nuovo forfetario indica l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione.

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Questo documento fa parte del FocusDichiarazioni 2025