L'art. 121, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione, o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta, presenti nella piattaforma telematica è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
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