Se un notaio, durante la registrazione di un atto da lui ricevuto, omette di versare le imposte dovute, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di rivalersi anche sulle parti contraenti, anche se queste abbiano già trasferito al notaio inadempiente le somme necessarie per il pagamento. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26800 del 15 ottobre 2024.
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