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Accertamento e riscossione

Regime forfettario: limite incassi a 100.000 euro

10 Settembre 2024
Regime forfettario: limite incassi a 100.000 euro

Nella prossima Legge di Bilancio potrebbe trovare spazio l’innalzamento da 85.000 euro a 100.000 euro della soglia di ricavi/compensi incassati da rispettare ai fini dell’accesso e della permanenza del regime forfettario, ex lege n. 190/2014. La novità sarà oggetto di discussione nelle prossime settimane su proposta della Lega. 

Un intervento in tal senso si era già avuto con la Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, comma 54, con la quale il suddetto limite era stato innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro. 

Se la novità verrà effettivamente approvata, nel 2025 potranno accedere o rimanere nel regime forfettario le partite IVA che:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 100.000 euro;
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Resta da capire come saranno gestite le soglie che regolano l’uscita dal regime nell’anno successivo al superamento del limite e nell’anno in corso.

A oggi, con ricavi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, si esce dal regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite; con ricavi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata (regole ordinarie IRPEF e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro).

In ipotesi di uscita in corso d’anno rimarrebbe confermato che a partire dall’incasso (se successivo all’emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite rafforzato, in particolare, rientreranno nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA:

  • l’operazione che ha generato l’incasso; il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l’IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario, ai sensi dell’art. 21, comma 1, Decreto IVA; 
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

La dichiarazione IVA relativa all’anno nel quale è stata superata l’anzidetta soglia, pertanto, evidenzierà, oltre all’operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.

Si veda la circolare Agenzia delle Entrate n. 32/2023.

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