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Accertamento e riscossione

Compensazioni INPS. Regole invariate in attesa dei provvedimenti INPS-ADE

23 Luglio 2024
Compensazioni INPS. Regole invariate in attesa dei provvedimenti INPS-ADE

Con il Messaggio 2639/2024, l’INPS ha subordinato all’adozione dei provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal direttore generale dell’INPS la decorrenza delle nuove regole di compensazione dei crediti contributivi così come introdotte dall’art. 1, comma 97, lettera a) della Legge 213/2023, Legge di Bilancio 2024.

Comma che ha apportato una serie di modificazioni all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, aggiungendo i commi 1-bis e 1-ter. Per i crediti contributivi il riferimento è il comma 1-bis.

La compensazione dei crediti i qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS potrà essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

La posizione assunta dall’INPS è in linea con le previsioni di cui al comma 98 della Legge citata che rinvia a dei provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL la più precisa definizione della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) dei commi 9497 e le relative modalità di attuazione.

Fin quando non saranno adottati i citati provvedimenti rimarranno in essere le regole ante Legge di Bilancio, dunque non sarà necessario presentare in via preventiva alcun dichiarativo.

Nello specifico, l’utilizzo dei crediti del quadro RR, fermo restando il rispetto della novella che dal 1° luglio obbliga al transito dell’F24 con compensazioni tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, potrà avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni:

  • senza la preventiva presentazione del modello Redditi;
  • l’eventuale credito residuo non utilizzato in compensazione, oltre a dover essere indicato in dichiarazione (quadro RR modello Redditi),
  • potrà essere alternativamente: oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (istanza di “auto-conguaglio”).

Rispetto alle partite a credito INPS, non è corretto alcun riferimento al meccanismo di rigenerazione dei crediti d’imposta.

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