Con il Messaggio 2639/2024, l’INPS ha subordinato all’adozione dei provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal direttore generale dell’INPS la decorrenza delle nuove regole di compensazione dei crediti contributivi così come introdotte dall’art. 1, comma 97, lettera a) della Legge 213/2023, Legge di Bilancio 2024.
Comma che ha apportato una serie di modificazioni all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, aggiungendo i commi 1-bis e 1-ter. Per i crediti contributivi il riferimento è il comma 1-bis.
La compensazione dei crediti i qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS potrà essere effettuata:
Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.
La posizione assunta dall’INPS è in linea con le previsioni di cui al comma 98 della Legge citata che rinvia a dei provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL la più precisa definizione della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) dei commi 94 e 97 e le relative modalità di attuazione.
Fin quando non saranno adottati i citati provvedimenti rimarranno in essere le regole ante Legge di Bilancio, dunque non sarà necessario presentare in via preventiva alcun dichiarativo.
Nello specifico, l’utilizzo dei crediti del quadro RR, fermo restando il rispetto della novella che dal 1° luglio obbliga al transito dell’F24 con compensazioni tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, potrà avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni:
Rispetto alle partite a credito INPS, non è corretto alcun riferimento al meccanismo di rigenerazione dei crediti d’imposta.
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