In merito alla decorrenza delle novità contenute nella Legge n. 213/2023 , Legge di bilancio 2024, in materia di compensazioni INPS, con il messaggio n. 2639 del 17 luglio , l’INPS ha fatto presente che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche con l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei provvedimenti attuativi.
Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”. Con successivo messaggio, all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove modalità operative.
L’art. 1, comma 97, alla lettera a) della Legge citata, ha apportato una serie di modificazioni all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, aggiungendo i commi 1- bis e 1-ter.
In base al comma 1-bis, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.
Il comma 98 rinvia a dei provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL la più precisa definizione della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) dei commi 94 e 97 e le relative modalità di attuazione.
In base a quanto riportato nel messaggio in esame all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove regole di compensazione che sarà ammessa solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto.
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