News
Società
Free

Crediti d’imposta 4.0 e nuovi obblighi di comunicazione

17 Luglio 2024
Crediti d’imposta 4.0 e nuovi obblighi di comunicazione

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni “Industria 4.0” ex Legge n. 178/2020 l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha introdotto la necessità di inviare due comunicazioni: una preventiva e una consuntiva a completamento dell’investimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In estrema sintesi, l’agevolazione in argomento compete secondo le percentuali riportate di seguito:

Investimenti

Credito d’imposta Legge n. 178/2020

Beni materiali “4.0” - Allegato A alla L. n. 232/2016

Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o 31 dicembre 2022), credito d’imposta nella misura del:

  • 50% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Investimenti dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), credito d’imposta nella misura del:

  • 20% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni;
  • 5% per investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica tra 10 e 50 milioni di euro (art. 10 , del D.L. n. 4/2022).

Beni immateriali “4.0” - Allegato B alla L. n. 232/2016

Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (o 30 giugno 2024), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • 20% del costo (50% solo per gli investimenti 2022 o termine “lungo” del 30 giugno 2023);
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Investimenti dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (o 30 giugno 2025), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 15% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Investimenti dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 10% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Al riguardo, l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 prevede che per gli investimenti “che si intendono effettuare” a decorrere dal 30 marzo 2024, occorre presentare:

  • una comunicazione preventiva nella quale vanno indicati gli “investimenti programmati” da tale data;
  • una comunicazione consuntiva all’atto del completamento dell’investimento.
    • per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio - 29 marzo 2024 e per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023:
    • è necessario presentare una comunicazione consuntiva (ex post) a completamento degli investimenti.

Con riferimento agli investimenti 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è quindi subordinata alla comunicazione consuntiva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 25/E/2024  ha specificato che “le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta …, indicando i codici tributo menzionati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e - come “anno di riferimento” - l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa”.

Effettuazione investimento

Compensazione

Entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per i beni immateriali 4.0) con prenotazione entro il 31 dicembre 2022

Esclusi nuovi obblighi comunicazione

1 gennaio 2023 – 29 marzo 2024

Compensazione con cod. trib. R.M. 19/E/2024 e anno di riferimento 2023-2024, previo invio della comunicazione consuntiva

Sullo stesso argomento:Beni strumentali

Questo documento fa parte diInvestimenti 4.0