Il nuovo divieto di compensazione in F24 in presenza di carichi scaduti oltre 100.000 euro, art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006, in vigore dal 1° luglio, non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.
La conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate è arrivata con la risposta n. 136/2024 .
Il termine “regolari”, è da intendersi riferito alla piena validità del piano di rateazione rispetto al quale non è intervenuta decadenza; nei fatti un eventuale omesso pagamento di una o più rate, nei limiti della decadenza ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (e norme in deroga), con riferimento al debito dilazionato permette di superare il blocco alla compensazione.
Da qui, è utile riportare le condizioni al verificarsi delle quali c’è decadenza del piano di rateazione.
L’inadempienza e la decadenza dei piani di rateazione |
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Rateazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti in zona rossa D.P.C.M. 1° marzo 2020) |
Mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive |
Art. 3 , comma 1, D.L. n. 146/2021 |
Rateazioni concesse dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021 |
Mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive |
Art. 13-decies, comma 4 e 5 , D.L. n. 137/2020 |
Rateazioni presentate dal 1° gennaio 2022 |
Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive |
Art. 19, D.P.R. n. 602/73 |
Rateazioni presentate dal 16 luglio 2022 |
Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive |
Art. 15-bis del D.L. n. 50/2022, post conversione in legge. |
Rimanendo sotto i limiti della decadenza, l’importo delle rate scadute riferite al piano ancora in essere concorrerà però alla verifica del limite di 100.000 euro. Si vedano i chiarimenti di cui alla circolare n. 13/2011 rispetto al blocco ex art. 31 del D.L. n. 78/2010. Chiarimenti che risultano applicabili anche al nuovo divieto di compensazione.
Considerato il generico riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione, per i quali “non sia intervenuta “decadenza“ contenuto al comma 2, art. 4 del D.L. 39/2024. anche una rateazione ex novo, post 1° luglio, dovrebbe permettere di superare il blocco in parola.
A ogni modo, i crediti che soggiacciono alle prescrizioni della norma, al contrario di quanto previsto per il divieto ex art. 31 del D.L. n. 78/2010, comprendono anche i crediti di natura agevolativa, dunque anche quelli da cessione di bonus edilizi.
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