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Accertamento e riscossione

Blocco alle compensazioni in presenza di ruoli scaduti

26 Giugno 2024
Blocco alle compensazioni in presenza di ruoli scaduti

Il nuovo divieto di compensazione in F24 in presenza di carichi scaduti oltre 100.000 euro, art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006, in vigore dal 1° luglio, non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

La conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate è arrivata con la risposta n. 136/2024 .

Il termine “regolari”, è da intendersi riferito alla piena validità del piano di rateazione rispetto al quale non è intervenuta decadenza; nei fatti un eventuale omesso pagamento di una o più rate, nei limiti della decadenza ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (e norme in deroga), con riferimento al debito dilazionato permette di superare il blocco alla compensazione.

Da qui, è utile riportare le condizioni al verificarsi delle quali c’è decadenza del piano di rateazione.

L’inadempienza e la decadenza dei piani di rateazione

Rateazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti in zona rossa D.P.C.M. 1° marzo 2020)

Mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive

Art. 3 , comma 1, D.L. n. 146/2021

Rateazioni concesse dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021

Mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive

Art. 13-decies, comma 4 e 5 , D.L. n. 137/2020

Rateazioni presentate dal 1° gennaio 2022

Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive

Art. 19, D.P.R. n. 602/73

Rateazioni presentate dal 16 luglio 2022

Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive

Art. 15-bis  del D.L. n. 50/2022, post conversione in legge.

Rimanendo sotto i limiti della decadenza, l’importo delle rate scadute riferite al piano ancora in essere concorrerà però alla verifica del limite di 100.000 euro. Si vedano i chiarimenti di cui alla circolare n. 13/2011 rispetto al blocco ex art. 31 del D.L. n. 78/2010. Chiarimenti che risultano applicabili anche al nuovo divieto di compensazione.

Considerato il generico riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione, per i quali “non sia intervenuta “decadenza“ contenuto al comma 2, art. 4 del D.L. 39/2024. anche una rateazione ex novo, post 1° luglio,  dovrebbe permettere di superare il blocco in parola.

A ogni modo, i crediti che soggiacciono alle prescrizioni della norma, al contrario di quanto previsto per il divieto ex art. 31 del D.L. n. 78/2010, comprendono anche i crediti di natura agevolativa, dunque anche quelli da cessione di bonus edilizi.

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