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Accertamento e riscossione

Acconto IMU 2024. Ravvedimento con regole precise

20 Giugno 2024
Acconto IMU 2024. Ravvedimento con regole precise

Entro lo scorso 17 giugno doveva essere versato l’acconto IMU 2024. In ipotesi di carente od omesso versamento, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Oltre al tributo, ai fini del ravvedimento, è necessario versare gli interessi nonché la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Non è ammesso il ravvedimento frazionato.

Dunque la sanzione base a cui applicare le riduzioni da ravvedimento sono così individuate:

  • 1% per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
  • 15% se il versamento è effettuato tra il 15° e il 90° giorno successivo;
  • 30% dopo i 90 giorni di ritardo.

Tipologia di ravvedimento

Termine

Sanzione ordinaria ridotta

Sprint

Entro 14 giorni dal mancato/ridotto versamento

0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%) 

Breve

Dal 15° al 30° giorno

1,5% (1/10 del 15%)

Medio

Dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni

1,67 % (1/9 del 15%)

 

 

 

Lungo

Acconto IMU (anno N)

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione ossia 30 giugno anno n+1.

 

 

 

 

 

 

3,75% (1/8 del 30%)

Saldo IMU (anno N)

16 dicembre anno successivo (n+1); alcuni Comuni ammettevano il ravvedimento fino al 31 dicembre anziché al 16.

 

L’omesso o carente versamento può essere sanato anche in ravvedimento lungo

Il ravvedimento lungo per i versamenti IMU

Riduzione sanzionatoria rispetto alla sanzione minima applicabile

Descrizione

Sanzione applicabile 

 

 

1/7 

Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno   successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione   o dall’errore (lett. b-bis, art. 13, D.Lgs. n. 472/1997);

 

 

 

 

 

4,29%

 

1/6

Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno   successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione   o dall’errore (lett. b-ter, art. 13, D.Lgs. n. 472/1997);

 

 

 

5%

 

 

1/5

Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se   incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, comma 3 , o 11, comma 5 , del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (lett. b-quater art.13, D.Lgs 472/1997)).

 

 

6%

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