Entro lo scorso 17 giugno doveva essere versato l’acconto IMU 2024. In ipotesi di carente od omesso versamento, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Oltre al tributo, ai fini del ravvedimento, è necessario versare gli interessi nonché la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Non è ammesso il ravvedimento frazionato.
Dunque la sanzione base a cui applicare le riduzioni da ravvedimento sono così individuate:
Tipologia di ravvedimento |
Termine |
Sanzione ordinaria ridotta |
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Sprint |
Entro 14 giorni dal mancato/ridotto versamento |
0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%) |
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Breve |
Dal 15° al 30° giorno |
1,5% (1/10 del 15%) |
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Medio |
Dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni |
1,67 % (1/9 del 15%) |
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Lungo |
Acconto IMU (anno N) |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione ossia 30 giugno anno n+1. |
3,75% (1/8 del 30%) |
Saldo IMU (anno N) |
16 dicembre anno successivo (n+1); alcuni Comuni ammettevano il ravvedimento fino al 31 dicembre anziché al 16.
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L’omesso o carente versamento può essere sanato anche in ravvedimento lungo.
Il ravvedimento lungo per i versamenti IMU |
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Riduzione sanzionatoria rispetto alla sanzione minima applicabile |
Descrizione |
Sanzione applicabile |
1/7 |
Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (lett. b-bis, art. 13, D.Lgs. n. 472/1997); |
4,29% |
1/6 |
Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore (lett. b-ter, art. 13, D.Lgs. n. 472/1997); |
5% |
1/5 |
Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, comma 3 , o 11, comma 5 , del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (lett. b-quater art.13, D.Lgs 472/1997)). |
6% |
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