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AGEVOLAZIONI

Autotrasportatori: la deduzione forfettaria nel Modello Redditi 2024

11 Giugno 2024
Autotrasportatori: la deduzione forfettaria nel Modello Redditi 2024

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfettarie per spese non documentate, come previsto dall’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione forfettaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

 

IMPRESA

 

Trasporti

Contabilità

Semplificata

Ordinaria (per opzione)

RIGO RG22

RIGO RF55

Ditta individuale

effettuati all’interno del Comune

Cod. "16"

Cod. "43"

Società di persone

effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa

Cod. "17"

Cod. "44"

MODELLI ISA: la deduzione si indica al rigo F17, campo 1 (“Oneri diversi ed altre componenti negativi”).

Riepiloghiamo la disciplina delle deduzioni:

L’art. 66, comma 5, del Tuir prevede:

  • a favore degli autotrasportatori autorizzati al trasporto in conto terzi (dunque, iscritti nel relativo “Albo” gestito dal Ministero dei Trasporti)
  • la fruizione di una deduzione forfettaria per spese “non documentate” riferite ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore individuale o dai singoli soci di società di persone.
 
  FATTISPECIE AMMESSE FATTISPECIE ESCLUSE
IMPRESE INTERESSATE  Imprese di autotrasporto c/terzi  Imprese autorizzate al solo trasporto c/proprio
REGIME CONTABILE
  • imprese in contabilità semplificata
  • imprese in contabilità ordinaria per opzione
Imprese in contabilità ordinaria per obbligo (CM n. 129/2000 )
SOGGETTI IN TRASFERTA Rilevano i soli trasporti effettuati personalmente:
  • dal titolare della ditta individuale;
  • dai singoli soci” di società di persone (Snc e Sas).

Non rilevano le trasferte effettuate:

  • dai soci di società di capitali;
  • dai collaboratori familiari e/o coadiutori dell’impresa;
  • dai lavoratori dipendenti (per i quali opera una diversa agevolazione).

AMBITO TERRITORIALE DEL TRASPORTO

DEDUZIONE A GIORNO

Periodo 2021

Periodo 2022

Periodo 2023

  • nel Comune in cui ha sede l’impresa

€ 19,25

€ 16,80

 

  • all’interno della Regione e delle Regioni confinanti
  • oltre il predetto ambito territoriale

€ 55,00

€ 48,00

€ 48,00

Comunicato stampa 10 giugno 2024 n. 74

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