La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA che il contribuente è tenuto ad inviare entro 90 giorni dal collaudo dei lavori per i quali si intende fruire del bonus fiscale per interventi di risparmio energetico, 50% e 65%, commi 344-347 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 e art. 14 del D.L. n. 63/2013, non compromette la spettanza dell’agevolazione.
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