Nell’ultimo aggiornamento della guida sulla fatturazione elettronica, tra le varie novità, meritano particolare menzione le indicazioni operative fornite circa la corretta compilazione del blocco informativo “Altri Dati Gestionali” del file della fattura elettronica da parte delle imprese agricole che adottano il regime speciale di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/72.
Il suddetto regime speciale si applica solamente alle cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A , parte prima, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972e consente la detrazione dell’IVA, non sulla base degli acquisti effettuati, bensì in via forfettaria mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella Tabella A , parte prima, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Le indicazioni contenute nella guida sono da rapportare anche con le specifiche tecniche della fatturazione elettronica, versione 1.8.
Il blocco “altri dati gestionali” è composto dei seguenti elementi:
Al fine di consentire all’Agenzia la predisposizione delle bozze di liquidazione periodica e dichiarazione IVA precompilate con una più puntuale determinazione dell’imposta ammessa in detrazione, occorre che colui che emette la fattura valorizzi i campi come da indicazioni di seguito riportata.
Compilazione FE imprese agricole-detrazione forfettizzata |
|
Tipo Dato |
Con la stringa “ALI-COMP” (in presenza di tale stringa deve essere valorizzato anche l’elemento <Riferimento Numero> con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti); |
Riferimento numero |
Percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti. |
Dunque, con questi dati, le imprese agricole che effettuano cessione di beni rientranti nel regime speciale previsto dall’art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, possono fornire le informazioni necessarie per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione.
Al fine di consentire all’Agenzia la predisposizione delle bozze di liquidazione periodica e dichiarazione IVA precompilate con una più puntuale determinazione dell’imposta ammessa in detrazione, occorre che l’emittente valorizzi i campi come da tabella sopra riportata.
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