Il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso di Assoservizi fiduciari per l’annullamento dell’obbligo di invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese.
La sentenza pubblicata in data 9 aprile, la n. 06845/2024 del 27 marzo, fa seguito all’ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023, con la quale il TAR aveva accolto la richiesta di Assoservizi fiduciari di sospendere l’efficacia dei decreti MIMIT in materia di titolare effettivo, compreso quello che contiene le regole attuative per la trasmissione dei dati relative al titolare effettivo alle CCIAA.
In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 del decreto del 29 settembre 2023 del ministero delle Imprese e del Made in Italy, intitolato “Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, era diventato effettivamente operativo il nuovo obbligo di comunicazione dei titolari effettivi al registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio.
Dalla data di pubblicazione in G.U., il 9 ottobre scorso, decorreva il termine perentorio di 60 giorni per effettuare la comunicazione e, di conseguenza, l’adempimento andava completato entro l’11 dicembre 2023. I soggetti costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (dal 9 ottobre in poi) erano tenuti alla comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).
Per effetto dell’ordinanza del 7 dicembre sopra citata, era stato sospeso per tutti i soggetti obbligati il termine dell’11 dicembre 2023 per l’adempimento della comunicazione dei titolari effettivi alle Camere di Commercio.
Ora con la sentenza pubblicata in data 9 aprile, viene rigettato il ricorso di Assoservizi fiduciari che contestava il contenuto degli atti normativi ed amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti per quel che attiene, in particolare, l’imposizione agli “istituti giuridici affini ai trust” dell’obbligo, presidiato da sanzione, di iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese e di comunicare al predetto registro una serie di informazioni e dati personali, accessibili anche al pubblico in presenza dei determinati presupposti.
Nella sentenza viene specificato che il mandato fiduciario deve considerarsi un istituto giuridico affine al trust, rispetto al quale trova piena applicazione l’adempimento in parola. Ciò in ragione della ratio della norma che è finalizzata ad intercettare fenomeni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
È utile ricordare che il titolare effettivo è definito dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 come: “la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”.
I commi successivi del medesimo art. 20 forniscono i criteri per individuare concretamente il titolare effettivo dei soggetti interessati.
Il decreto (art. 21, commi 1 e 3) obbliga quindi
a comunicare la propria titolarità effettiva all’ufficio del registro delle imprese, affinché l’informazione sia iscritta in apposite sezioni del registro imprese.
Se l’esame degli assetti proprietari delle società di capitali consente di individuare i titolari (persone fisiche) diretti o indiretti di oltre il 25% del capitale sociale, l’indagine si conclude al primo step: in caso contrario vanno utilizzati, in via scalare, gli altri due criteri ("criterio del controllo" e "criterio residuale"). I vari criteri vanno cioè utilizzati in successione.
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