Il D.L. n. 39/2024 contiene delle disposizioni anche in materia di sanzioni per violazioni in materia di obblighi di trasmissione delle informazioni sull’utilizzo dei POS da parte degli esercenti, obbligo ex art. 22, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
A tal proposito, banche e intermediari ossia gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico devono comunicare, all’Agenzia delle entrate, transitando per PagoPa, i dati identificativi dei Pos forniti ai commercianti e gli importi complessivi degli incassi giornalieri effettuati tramite ogni singolo terminale. Il provvedimento del 30 giugno 2022, prot. n. 253155 , ha definito i dati da inviare, le modalità e i termini di trasmissione. Si veda anche il successivo provvedimento prot. n. 340401/2022 .
Le informazioni sopra elencate devono essere trasmesse dagli interessati a PagoPa, direttamente o attraverso Bancomat Spa per i pagamenti effettuati presso gli esercenti tramite carte dei circuiti PagoBancomat® e Bancomat Pay®, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della cessione o prestazione.
Il nuovo decreto interviene regolando gli aspetti sanzionatori per violazioni connesse agli obblighi di comunicazione in parola.
All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente «1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al periodo precedente è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Dunque, viene disposto che in ipotesi di violazione degli obblighi di trasmissione, scatta la sanzione amministrativa, ex art. 10 D.Lgs. n. 471/1997, da euro 2.000 a euro 21.000.
La sanzione opera per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica l’istituto del c.d. cumulo giuridico.
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