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Fatturazione e esterometro. Codice TD 28 e omesso reverse charge

26 Marzo 2024
Fatturazione e esterometro. Codice TD 28 e omesso reverse charge

La recente pubblicazione delle nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica e dell’esterometro, versione 1.8, ha messo in chiaro anche le regole per adempiere all’esterometro in ipotesi di omessa applicazione del meccanismo del c.d. reverse charge. Siamo nella situazione in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile, riceva una fattura cartacea con addebito dell’imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia.

Come da specifiche tecniche, in primis il codice documento TD28, è utilizzato nella situazione in cui il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino.

In tale caso, deve predisporre un documento con Tipo Documento TD28 e inviarlo tramite SdI per rispettare l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (vedi esterometro). 

In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.

Tuttavia, il TD28 può essere utilizzato anche per adempiere all’obbligo di esterometro nell’ipotesi ex articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile, riceva una fattura cartacea con addebito dell’imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia. 

Tuttavia, come ribadito nel corso di Telefisco 2024, il documento TD 28 non permette di superare la sanzione per mancata applicazione del “reverse charge”, che rimane appunto punibile in capo al cessionario/committente con la sanzione fissa da 250 a diecimila euro (con la responsabilità solidale del fornitore), ferma restando la detraibilità dell’imposta irregolarmente esposta (art. 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. n. 471/1997). 

In caso di omesso reverse charge, l’art. 6, comma 9-bis, quarto periodo, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede la disapplicazione delle sanzioni, laddove il cessionario/committente che non abbia ricevuto fattura entro quattro mesi dall’operazione o che abbia ricevuto un documento irregolare informi “l’Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all’emissione di fattura (...) o alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile”. 

In tale caso, potrebbe essere percorribile la strada dell’emissione di un tipo documento TD20 “Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6, commi 8 e 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993)” entro 30 giorni dalla ricezione della fattura irregolare, integrando il predetto documento in via elettronica o analogica e attivando le regole di registrazione e liquidazione previste per le operazioni soggette a inversione contabile.

Tuttavia, in ipotesi di TD20, nessun riferimento viene fatto alla regolarizzazione ex art. 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. n. 471/1997 e  l’Agenzia delle Entrate, nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” (versione 1.9 del 5 marzo 2024), sembrerebbe escludere tale chance operativa. 

Nei fatti, l’unica via percorribile a oggi sembrerebbe quella di emissione di un documento TD 28 e pagamento della suddetta sanzione.

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