La certificazione unica 2024 dovrà essere rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 16 marzo, sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario".
A ogni modo, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2024.
Tuttavia però, tale indicazione potrebbe cambiare se coordinata con le novità in materia di dichiarazione precompilata apportate dall’art. 2 del D.Lgs. n. 1/2024 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.
In particolare, all’art. 2 è previsto che a decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi (di cui agli artt. 34, comma 4, e 37 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
A tal fine, come da dossier ufficiale della Camera sul decreto citato, la progressiva implementazione dei contribuenti coinvolti avviene attraverso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato. Con tale provvedimento vengono stabilite puntualmente le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello.
Tale implementazione dovrebbe riguardare sia il modello 730 tradizionale sia quello precompilato.
Da qui, se fino a prima della riforma fiscale, la trasmissione della CU al 31 ottobre, poteva riguardare ad esempio, i compensi erogati ai “contribuenti minimi” (art. 27 D.L. n. 98/2011) o ai “forfettari” (art. 1, Legge n. 190/2014), o ancora le provvigioni, i corrispettivi erogati dal condominio per i contratti di appalto, ecc., con la riforma fiscale tali ipotesi dovrebbero ridursi ulteriormente. Ciò anche in considerazione dell’estensione della precompilata ai titolari di partita IVA. Previsione quest'ultima contenuta all’art. 19 del decreto di riforma sopra citato.
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