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Accertamento e riscossione

Fattura elettronica operatori sanitari. Casi di divieto e di obbligo

24 Gennaio 2024
Fattura elettronica operatori sanitari. Casi di divieto e di obbligo

Il D.L. n. 215/2023, c.d. decreto Milleproroghe, ha disposto la proroga per tutto il 2024 del divieto di emissione di fatture elettroniche per gli operatori sanitari.  

Nello specifico, il decreto citato all’art. 3, comma 3, prevede quanto segue: 

"All’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,»". 

Da qui, anche nel 2024 le fatture per prestazioni sanitarie erogate nei confronti di persone fisiche dovranno essere emesse in formato cartaceo anche per l’anno 2024 o, in alternativa, in formato elettronico non in transito dal SdI. Si veda la circolare, Agenzia delle Entrate, n. 14/E/2019

Il divieto oggetto di proroga è previsto: 

  • dall’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018 , in base al quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al Sistema tessera sanitaria (medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc.);
  • dall’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018  che dispone il divieto per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Dunque gli operatori sanitari fatturano ancora con il cartaceo per le prestazioni rese ai privati. Ci sono dei casi in cui però anche i soggetti in esame sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite SdI.

Fatturazione elettronica operatori sanitari - Divieto/obbligo fatturazione elettronica SdI

Fatturazione prestazioni sanitarie a privati (ad esempio fisioterapista che fattura a privato)

Divieto.

Fatturazione prestazioni sanitarie a privati con opposizione all’invio dei dati al S.T.S.

Divieto.

Fatturazione prestazioni sanitarie a “soggetti giuridici” (associazione sportive, società sportive)

Obbligo fatturazione elettronica tramite SdI, senza indicazione dati identificativi dell’atleta “paziente” (vedi risposta n. 307/2019 ).

Partecipazione a corsi/convegni in qualità di relatore da parte del professionista sanitario

Obbligo fatturazione elettronica tramite SdI

Vendita auto professionista sanitario (medico ad esempio) utilizzata per lo svolgimento della propria attività

Obbligo fatturazione elettronica tramite SdI

Fattura a privato separata prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie

Le prestazioni non sanitarie sono documentate tramite fatturazione elettronica (in transito dal SdI) solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. 

Degenza in strutture sanitarie vs privato 

Divieto, anche se la fattura non reca l’indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero, deve essere emessa con modalità cartacea (ovvero elettronica al di fuori del SdI).

 

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