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Tenuta scritture contabili. Cessazione in chiaro

17 Gennaio 2024
Tenuta scritture contabili. Cessazione in chiaro

L’art. 4 del decreto Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024) interviene sulle regole di cessazione del professionista dall’incarico di tenuta delle scritture contabili

Più nello specifico, il decreto, che attua alcuni dei principi della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (vedi L. n. 111/2023 ), riconosce al professionista la possibilità  di comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate, previo precedente avviso al contribuente, la cessazione dell’incarico di tenuta delle scritture medesime.  

Prima del decreto in parola, solo il contribuente poteva provvedere a comunicare la cessazione, qualunque sia il motivo di cessazione (vedi, risoluzione, Agenzia delle Entrate n. 65/2011 ).

In tal modo, vengono superate le conseguenze legate alla possibile inerzia del cliente, che portava il professionista ad essere destinatario di richieste e accessi dell’Amministrazione Finanziaria anche molto tempo dopo la chiusura dei rapporti con il cliente.

La novella in esame introduce un nuovo comma, 3-bis, all’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di comunicazione di inizio, variazione e cessazione attività.

Nella dichiarazione di inizio attività, ai fini IVA, devono risultare, tra l’altro, il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti (lettera d) del comma 2 del citato art. 35). Il soggetto passivo può affidare a terzi la tenuta e la conservazione di tale documentazione. 

La norma in esame prevede che nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico.

Il depositario, assolto l’onere comunicativo nei confronti del contribuente, entro i medesimi sessanta giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle Entrate (come detto tale possibilità non veniva riconosciuta al depositario dalla disciplina precedente).

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