L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento Prot. n. 8253/2024 , ha approvato il modello di Certificazione unica 2024 (Cu 2024), con le relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche. Approvati anche il frontespizio per la trasmissione telematica con i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni uniche e dell’incaricato alla trasmissione nonché il quadro “CT” da utilizzare per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni relativi al Modello 730-4 e 730-4 integrativo.
La Certificazione unica 2024 accoglie diverse novità normative.
Tra queste: la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l’innalzamento a 3mila euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.
Le Certificazioni uniche devono essere presentate dai sostituti d’imposta, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, per attestare i redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali e assistenziali, i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, le ritenute e le detrazioni effettuate.
Il modello deve essere utilizzato anche per dichiarare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023, che non hanno concorso alla formazione dell’imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all’assistito una Cu relativa ai redditi erogati nel 2023 prima del modello definitivo qui in in esame, dovrà consegnare una nuova Cu 2024 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo.
Limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’Inps, la Certificazione deve essere rilasciata anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori o alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
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