I commi 296 e 297 , dell’art. 1 della Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, estendono l’efficacia temporale ossia il periodo operativo coperto dal credito d’imposta spettante per l’acquisto di gasolio alle imprese che effettuino attività di trasporto di merci per conto terzi con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
L’art. 14, comma 1, lettera a) del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, ha destinato 85 milioni di euro al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che soddisfino i requisiti di cui all’art. 24-ter, comma 2 , lettera a), numero 2) del Testo Unico Accise (di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995) e cioè:
Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell’IVA.
La medesima disposizione ha destinato (al terzo periodo della lettera a), su cui interviene ora la Legge di Bilancio) le eventuali somme residue, una volta soddisfatte tutte le istanze pervenute con riferimento al contributo straordinario sopra descritto, al riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che soddisfino i requisiti di cui all’art. 24-ter, comma 2 , lettera a), numero 1) del medesimo Testo Unico, ossia:
Il contributo è destinato a coprire, nella misura massima del 12 per cento, la spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, e comprovata mediante le relative fatture, per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell’IVA.
In particolare, il comma 296 estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l’applicazione del credito di imposta in favore delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per le predette attività.
L’estensione del credito d’imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024.
La norma, inoltre, esclude l’applicazione del comma 1-bis del predetto art. 14. Ciò ad esempio dovrebbe comportare la “tassazione” del contributo in esame.
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