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Accertamento e riscossione

Accertamenti tributi locali. Quali annualità scadono al 31 dicembre?

22 Dicembre 2023
Accertamenti tributi locali. Quali annualità scadono al 31 dicembre?

In virtù delle previsioni di cui all’art. 1 , comma 161, Legge n. 296/2006 in materia di tributi locali

“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Dunque, la notifica, a pena di decadenza, degli accertamenti in materia di tributi locali deve avvenire entro il 5° anno successivo a quello in cui il versamento andava effettuato.

Il termine quinquennale ordinario deve però essere coordinato con le previsioni di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020, decreto Cura Italia, che ha disposto la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori: "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (...)".

Nei fatti si tratta di una proroga di 84 giorni che trova applicazione anche rispetto ai termini di prescrizione o decadenza sospesi che “non scadano entro il 2020”. 

Si veda la circolare Agenzia delle entrate n. 11/E/2020

Si ricorda che con l’introduzione degli avvisi di accertamento esecutivi, ex art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, anche per i tributi locali non è più prevista la notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall’ente o da società private concessionarie).

Detto ciò nel complesso, rispetto alle annualità 2018 (omesso versamento) e  2017 (omessa dichiarazione) i termini di decadenza dell’attività di accertamento, in scadenza ordinaria al 31 dicembre 2023, sono spostati al 25 marzo 2024. 

Termini di accertamento per omesso versamento tributi locali

Anno di imposta

Termine di notifica

2015

25/03/2021

2016

25/03/2022

2017

25/03/2023

2018

25/03/2024

2019

25/03/2025

Omessa infedele denuncia

2014

25/03/2021

2015

25/03/2022

2016

25/03/2023

2017

25/03/2024

2018

25/03/2025

Sullo stesso argomento:Termini per l'accertamento