In virtù delle previsioni di cui all’art. 1 , comma 161, Legge n. 296/2006 in materia di tributi locali:
“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Dunque, la notifica, a pena di decadenza, degli accertamenti in materia di tributi locali deve avvenire entro il 5° anno successivo a quello in cui il versamento andava effettuato.
Il termine quinquennale ordinario deve però essere coordinato con le previsioni di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020, decreto Cura Italia, che ha disposto la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori: "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (...)".
Nei fatti si tratta di una proroga di 84 giorni che trova applicazione anche rispetto ai termini di prescrizione o decadenza sospesi che “non scadano entro il 2020”.
Si veda la circolare Agenzia delle entrate n. 11/E/2020.
Si ricorda che con l’introduzione degli avvisi di accertamento esecutivi, ex art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, anche per i tributi locali non è più prevista la notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall’ente o da società private concessionarie).
Detto ciò nel complesso, rispetto alle annualità 2018 (omesso versamento) e 2017 (omessa dichiarazione) i termini di decadenza dell’attività di accertamento, in scadenza ordinaria al 31 dicembre 2023, sono spostati al 25 marzo 2024.
Termini di accertamento per omesso versamento tributi locali |
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Anno di imposta |
Termine di notifica |
2015 |
25/03/2021 |
2016 |
25/03/2022 |
2017 |
25/03/2023 |
2018 |
25/03/2024 |
2019 |
25/03/2025 |
Omessa infedele denuncia |
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2014 |
25/03/2021 |
2015 |
25/03/2022 |
2016 |
25/03/2023 |
2017 |
25/03/2024 |
2018 |
25/03/2025 |
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