Il 2 gennaio scade il termine per versare la sesta ed ultima rata bimestrale per i soggetti che, in opzione, assolvono l’imposta di bollo con modalità virtuale, a seguito della dichiarazione presentata il 31 gennaio scorso. Rientrano ad esempio tra gli atti potenzialmente interessati dal bollo virtuale le fatture analogiche o quelle elettroniche emesse tramite canali diversi dallo S.d.I.
Inoltre, entro fine gennaio dovrà essere presentata la “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.
Infatti, gli articoli 15 e 15-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevedono che, per determinate categorie di atti e documenti, l’imposta di bollo possa essere assolta in modo virtuale. Banche, Poste italiane S.p.a., società di gestione del risparmio, effettuano gli adempimenti con scadenze diverse.
Imposta di bollo virtuale |
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Cosa |
Versamento e dichiarazione imposta di bollo assolta in maniera virtuale |
Autorizzazione |
Il contribuente interessato all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale deve presentare all’ufficio competente apposita domanda, corredata da una dichiarazione nella quale indica il numero presunto degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. |
Scadenza versamento (rate bimestrali) |
L’Agenzia delle Entrate concede l’autorizzazione a tempo indeterminato e, sulla base dei dati esposti nella richiesta, procede alla liquidazione iniziale dell’imposta (dalla data della domanda al 31 dicembre dello stesso anno), ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel periodo (art. 15 D.P.R. n. 642/1972). |
Scadenza dichiarazione |
Tutti i soggetti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, sono tenuti a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’ anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l’apposito modello. |
Liquidazione imposta |
L’ufficio, dopo i dovuti controlli, procede alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente (imputando la differenza a debito o a credito alla rata in scadenza a febbraio), che viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso. |
Sugli atti e sui documenti oggetto di bollo virtuale, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 dovrà essere riportata la modalità di pagamento e gli estremi dell’autorizzazione.
Stessa cosa dicasi per quanto riguarda la dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in maniera virtuale in scadenza a fine gennaio. Infatti occorrerà indicare gli estremi dell’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta in modo virtuale e l’anno del suo rilascio.
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