Il 18 dicembre scade il termine per il versamento del 2° acconto/saldo IMU. Le esenzioni e le agevolazioni fissate dalla norma primaria, Legge n. 160/2019 , in essere per il saldo, sono le stesse di quelle previste in sede di 1° acconto.
Potrebbe succedere che nel secondo semestre vengano meno i presupposti impositivi richiesti dalla norma.
Può essere il caso di una seconda casa che nel frattempo è diventata abitazione principale.
Da qui, come da circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2020, n. 1/DF :
L’obbligo di versamento deve essere verificato però in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre (verifiche separate).
Cosicchè potrebbero essere intervenute nel corso del secondo semestre delle variazioni rilevanti come quella citata in premessa ossia il passaggio da 2° casa ad abitazione principale. Tenendo conto anche delle regole generali previste per il conteggio dei mesi rispetto ai quali deve essere verificato l’obbligo impositivo.
Il mese deve essere così computato:
Cosicché per fare un esempio, ipotizziamo che un immobile alla data del 18 ottobre sia diventato abitazione principale del contribuente. In precedenza tale immobile era considerato quale 2° casa soggetta a IMU.
Il saldo dovrà essere versato sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel secondo semestre del 2023 a titolo di seconda casa. Nei fatti, l’IMU dovrà essere pagata in riferimento ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.
Circa le casistiche di esonero dal versamento dell’IMU per l’abitazione principale (per gli immobili di lusso, aliquota agevolata e detrazione di 200 euro da rapportarsi ai mesi e alla percentuale di possesso) vale quanto di seguito riportato.
Esonero/agevolazione IMU abitazione principale |
|
Casistica |
Esonero/Agevolazione IMU SI/NO |
Unico immobile abitazione principale |
SI |
Due immobili abitazione principale in Comuni diversi |
SI |
Due immobili abitazione principale nello stesso Comune |
SI |
Due immobili, di cui uno “seconda casa” |
Agevolazione IMU solo per l’abitazione principale. |
Due immobili in Comuni diversi, dimora abituale in comune tra coniugi nello stesso immobile, residenza diversa |
Agevolazione solo per l’immobile in cui uno dei coniugi ha sia la residenza anagrafica che la dimora. |
Due immobili in Comuni diversi, residenza in comune tra coniugi nello stesso immobile, dimora abituale diversa |
Agevolazione solo per l’immobile in cui uno dei coniugi ha sia la residenza anagrafica che la dimora. |
Due immobili in Comuni diversi (o uguali) di cui uno in categoria catastale A10 |
CTP Napoli, sentenza 8578/2022 , niente esonero per l’abitazione principale accatastata come ufficio, rileva l’oggettiva classificazione catastale. |
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