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IMU abitazione principale. Esonero e variazioni intervenute nel 2° semestre

4 Dicembre 2023
IMU abitazione principale. Esonero e variazioni intervenute nel 2° semestre

Il 18 dicembre scade il termine per il versamento del 2° acconto/saldo IMU. Le esenzioni e le agevolazioni fissate dalla norma primaria, Legge n. 160/2019 , in essere per il saldo, sono le stesse di quelle previste in sede di 1° acconto. 

Potrebbe succedere che nel secondo semestre vengano meno i presupposti impositivi richiesti dalla norma.   

Può essere il caso di una seconda casa che nel frattempo è diventata abitazione principale.

Da qui, come da circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2020, n. 1/DF

  • l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso;
  • il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

L’obbligo di versamento deve essere verificato però in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre (verifiche separate). 

Cosicchè potrebbero essere intervenute nel corso del secondo semestre delle variazioni rilevanti come quella citata in premessa ossia il passaggio da 2° casa ad abitazione principale. Tenendo conto anche delle regole generali previste per il conteggio dei mesi rispetto ai quali deve essere verificato l’obbligo impositivo. 

Il mese deve essere così computato:

  • mese di 28 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • mese di 29 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • mese 30 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
  • mese di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.

Cosicché per fare un esempio, ipotizziamo che un immobile alla data del 18 ottobre sia diventato abitazione principale del contribuente. In precedenza tale immobile era considerato quale 2° casa soggetta a IMU.

Il saldo dovrà essere versato sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel secondo semestre del 2023 a titolo di seconda casa. Nei fatti, l’IMU dovrà essere pagata in riferimento ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.  

Circa le casistiche di esonero dal versamento dell’IMU per l’abitazione principale (per gli immobili di lusso, aliquota agevolata e detrazione di 200 euro da rapportarsi ai mesi e alla percentuale di possesso) vale quanto di seguito riportato. 

Esonero/agevolazione IMU abitazione principale

Casistica

Esonero/Agevolazione IMU SI/NO

Unico immobile abitazione principale

SI

Due immobili abitazione principale in Comuni diversi

SI

Due immobili abitazione principale nello stesso Comune

SI

Due immobili, di cui uno “seconda casa”

Agevolazione IMU solo per l’abitazione principale.

Due immobili in Comuni diversi, dimora abituale in comune tra coniugi nello stesso immobile, residenza diversa

 

Agevolazione solo per l’immobile in cui uno dei coniugi ha sia la residenza anagrafica che la dimora.

Due immobili in Comuni diversi, residenza in comune tra coniugi nello stesso immobile, dimora abituale diversa

 Agevolazione solo per l’immobile in cui uno dei coniugi ha sia la residenza anagrafica che la dimora.

Due immobili in Comuni diversi (o uguali) di cui uno in categoria catastale A10

CTP Napoli, sentenza 8578/2022 , niente esonero per l’abitazione principale accatastata come ufficio, rileva l’oggettiva classificazione catastale. 

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Questo documento fa parte del FocusSaldo IMU 2023