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Bonus gasolio autotrasporto. Pronto il codice tributo

27 Novembre 2023
Bonus gasolio autotrasporto. Pronto il codice tributo

Con la risoluzione n. 63/E , l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "7056" per la fruizione del credito d'imposta a favore delle imprese di trasporto aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono le attività indicate nell'art. 24-ter, comma 2 , lettera a), numero 2) del Testo Unico per le imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. n. 504/1995). 

La misura di favore è stata introdotta dal D.L. Aiuti-ter (art. 14, comma 1 , lettera a), primo e secondo periodo, del D.L. n. 144/2022) che ha previsto un contributo a favore degli autotrasportatori con sede in Italia, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022. In particolare, l’agevolazione è attribuibile nella misura massima del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Sempre il D.L. Aiuti-ter ha stabilito che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Il decreto attuativo ha previsto, per la fruizione del bonus, l’invio del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per consentire l’utilizzo del credito d’imposta, l’Agenzia, con la risoluzione n. 63, ha istituito il codice tributo “7056” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio - Articolo 14, comma 1 , lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.

In sede di compilazione dell’F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” si riferisce all’anno in cui è stata effettuata la spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. 

La risoluzione precisa che secondo quanto previsto dal citato decreto attuativo, in sede di elaborazione degli F24, l’Agenzia verifica la presenza dei contribuenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal competente ministero e controlla che il bonus non ecceda la somma indicata nell’elenco, tenendo presente anche le eventuali variazioni intervenute.

 

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